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MORATORIA DELL’UNIONE EUROPEA E LEGISLAZIONE IN MATERIA DI OGM

Dal 1990 (direttiva 90/220/EEC), l’Unione Europea autorizza la disseminazione nell’ambiente di 18 diversi OGM ma, per il momento, solo due tipi di piante transgeniche sono autorizzate nei prodotti alimentari: una varietà di mais e una varietà di soia.
Il mais transgenico è coltivato in alcuni paesi UE su scala davvero molto ridotta. Nella maggior parte dei casi le piante transgeniche sono coltivate in campi sperimentali isolati. Solo in Spagna è possibile la coltivazione anche a fini non sperimentali.

Nel 1997, una nuova legge-quadro (regolamento 258/97) relativa ai Novel Food (Nuovi alimenti), è entrata in vigore nell’UE. I Nuovi alimenti sono alimenti ai quali è stato aggiunto qualcosa di nuovo. Gli OGM e i prodotti derivati da OGM che arrivano sui nostri mercati sono per definizione dei Nuovi alimenti e devono perciò rispettare questa legge.
In seguito a pressioni dei consumatori di alcuni paesi dell’Unione, esiste dal 1998 una moratoria di fatto nell’UE: ogni nuova autorizzazione riguardante gli OGM è stata sistematicamente bloccata in attesa di una nuova legge sulla tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti contenenti degli OGM o derivati. Alla base di questa moratoria troviamo il principio secondo il quale il consumatore deve poter scegliere in ogni circostanza e con cognizione di causa tra alimenti prodotti con o senza ingredienti transgenici.
La direttiva 2001/18, che entra in vigore il 17 ottobre 2002, rafforza la regolamentazione in vigore dal 1990 sul piano della valutazione dei rischi e del processo decisionale relativo all’autorizzazione d’uso di semenze geneticamente modificate.

La legge regolamenta tra l’altro l’autorizzazione di disseminazione o la disseminazione volontaria di OGM nell’ambiente. Prima che un OGM sia autorizzato sul mercato, deve superare tutte le tappe di una procedura di autorizzazione. Il dossier sulla valutazione dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente deve essere presentato a ogni tappa.
La legislazione UE riguarda anche il dovere d’informazione e fissa delle regole generali relative all’etichettatura e alla tracciabilità.

Dal 1997 la presenza di OGM deve essere obbligatoriamente indicata in etichetta: il regolamento sui Nuovi alimenti esige in effetti l’etichettatura di cibi e ingredienti contenenti OGM.
Dall’aprile 2000 questa indicazione non è obbligatoria se nell’ingrediente utilizzato la presenza di OGM è inferiore all’1%, purché si possa dimostrare che si tratti di contaminazione accidentale. E’ stata avanzata una nuova proposta che porti questa percentuale allo 0,5%.
Fino a oggi l’etichettatura era obbligatoria solo per i prodotti contenenti ancora DNA o proteine di OGM. Ma una nuova proposta di legge vorrebbe rendere obbligatoria l’etichettatura anche per i derivati di OGM. Si può trattare di prodotti in cui il DNA non è più per forza presente, a causa dei processi di trasformazione, come ad esempio l’olio di soia.
In Italia, le regioni Toscana, Umbria e Abruzzo vietano la coltivazione anche a scopo sperimentale.
Nel nostro Paese, inoltre, dal 2000 è vietata la commercializzazione e l’utilizzazione dei prodotti transgenici contenenti le quattro varietà di mais modificato.

Trovate maggiori informazioni a questo proposito sul sito dell’Unione europea:

http://europa.eu.int/comm/food/fs/gmo/gmo_index_en.html