MORATORIA
DELL’UNIONE EUROPEA E LEGISLAZIONE IN MATERIA DI
OGM
Dal 1990 (direttiva 90/220/EEC), l’Unione Europea autorizza
la disseminazione nell’ambiente di 18 diversi OGM ma, per
il momento, solo due tipi di piante transgeniche sono autorizzate
nei prodotti alimentari: una varietà di mais e una varietà
di soia.
Il mais transgenico è coltivato in alcuni paesi UE su scala
davvero molto ridotta. Nella maggior parte dei casi le piante
transgeniche sono coltivate in campi sperimentali isolati. Solo
in Spagna è possibile la coltivazione anche a fini non
sperimentali.
Nel 1997, una nuova legge-quadro (regolamento 258/97) relativa
ai Novel Food (Nuovi alimenti), è entrata in vigore nell’UE.
I Nuovi alimenti sono alimenti ai quali è stato aggiunto
qualcosa di nuovo. Gli OGM e i prodotti derivati da OGM che arrivano
sui nostri mercati sono per definizione dei Nuovi alimenti e devono
perciò rispettare questa legge.
In seguito a pressioni dei consumatori di alcuni paesi dell’Unione,
esiste dal 1998 una moratoria di fatto nell’UE: ogni nuova
autorizzazione riguardante gli OGM è stata sistematicamente
bloccata in attesa di una nuova legge sulla tracciabilità
e l’etichettatura dei prodotti contenenti degli OGM o derivati.
Alla base di questa moratoria troviamo il principio secondo il
quale il consumatore deve poter scegliere in ogni circostanza
e con cognizione di causa tra alimenti prodotti con o senza ingredienti
transgenici.
La direttiva 2001/18, che entra in vigore il 17 ottobre 2002,
rafforza la regolamentazione in vigore dal 1990 sul piano della
valutazione dei rischi e del processo decisionale relativo all’autorizzazione
d’uso di semenze geneticamente modificate.
La legge regolamenta tra l’altro l’autorizzazione
di disseminazione o la disseminazione volontaria di OGM nell’ambiente.
Prima che un OGM sia autorizzato sul mercato, deve superare tutte
le tappe di una procedura di autorizzazione. Il dossier sulla
valutazione dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente
deve essere presentato a ogni tappa.
La legislazione UE riguarda anche il dovere d’informazione
e fissa delle regole generali relative all’etichettatura
e alla tracciabilità.
Dal 1997 la presenza di OGM deve essere obbligatoriamente indicata
in etichetta: il regolamento sui Nuovi alimenti esige in effetti
l’etichettatura di cibi e ingredienti contenenti OGM.
Dall’aprile 2000 questa indicazione non è obbligatoria
se nell’ingrediente utilizzato la presenza di OGM è
inferiore all’1%, purché si possa dimostrare che
si tratti di contaminazione accidentale. E’ stata avanzata
una nuova proposta che porti questa percentuale allo 0,5%.
Fino a oggi l’etichettatura era obbligatoria solo per i
prodotti contenenti ancora DNA o proteine di OGM. Ma una nuova
proposta di legge vorrebbe rendere obbligatoria l’etichettatura
anche per i derivati di OGM. Si può trattare di prodotti
in cui il DNA non è più per forza presente, a causa
dei processi di trasformazione, come ad esempio l’olio di
soia.
In Italia, le regioni Toscana, Umbria e Abruzzo vietano la coltivazione
anche a scopo sperimentale.
Nel nostro Paese, inoltre, dal 2000 è vietata la commercializzazione
e l’utilizzazione dei prodotti transgenici contenenti le
quattro varietà di mais modificato.
Trovate maggiori informazioni a questo proposito sul sito dell’Unione
europea:
http://europa.eu.int/comm/food/fs/gmo/gmo_index_en.html
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