II.
PROGETTO DI POSIZIONE COMUNE.
1. Come per tutte le applicazioni tecnologiche, noi non siamo,
à priori, né a favorevoli né contrari al
"progresso". Ma quest’ultimo deve essere associato
a norme che salvaguardino i diritti del consumatore.
2. Se impiegata al meglio e ben controllata, la biotecnologia
applicata all’agro-alimentazione può eventualmente
presentare dei benefici. Non può, però, a nostro
parere, essere accettata e applicata, a meno che non sia stabilita
la prova scientifica che questa apporti vantaggi importanti e
misurabili in termini di qualità dei prodotti, di impatto
positivo sull'ambiente e di effetto economico.
3. I procedimenti e il trattamento delle richieste di autorizzazione
devono essere gestiti da esperti realmente indipendenti. Nessuna
autorizzazione può essere definitiva; ogni caso deve essere
oggetto di un’analisi specifica. In caso di ragionevole
dubbio, effettivo e argomentato, deve essere applicato il principio
di precauzione.
4. Il controllo sistematico a posteriori di eventuali autorizzazioni
deve essere assicurato anche da autorità scientifiche competenti,
indipendenti e che lavorino nella massima trasparenza.
5. La gestione da parte dei poteri pubblici (autorizzazione, controllo)
deve superare il livello nazionale ed essere oggetto di decisioni
comuni e armonizzate a livello europeo e internazionale.
6. Deve essere attuato un sistema di sorveglianza “biologica”
(a livello europeo) che permetta di seguire e valutare permanentemente
l’eventuale diffusione di OGM nell’ambiente e gli
effetti possibili in materia di salute umana, animale e di impatto
ambientale.
7. La gestione di questa materia non deve interessare esclusivamente
i prodotti alimentari destinati al consumo umano ma anche i prodotti
destinati all’agricoltura e gli ingredienti e gli alimenti
destinati agli animali.
8. La responsabilità, in caso di danni futuri e, imprevedibili
al momento dell’autorizzazione, deve spettare ai soli produttori
e, questo, senza limitazioni nel tempo.
9. Il consumatore deve poter disporre di un’informazione
utile che garantisca la libertà di scelta e che gli permetta,
con cognizione di causa, di prendere le decisioni che considera
più appropriate.
10. Una etichettatura trasparente, utilizzabile e verificabile
è una condizione indispensabile a ogni autorizzazione.
11. Anche se siamo consapevoli che un atteggiamento di tolleranza
zero riguardo l’etichettatura degli OGM è, allo stato
attuale, difficilmente applicabile nei fatti, questa realtà
dimostra la mancanza di conoscenza evidente delle ripercussioni
di questa tecnologia. I Produttori e le autorità pubbliche
devono assicurare una tracciabilità totale, da un capo
all’altro della catena di alimenti, di materie prime, etc.
che contengono OGM o che provengono da OGM.
12. Ogni modifica misurabile della composizione (nutrizionale,
etc.) di un alimento, conseguente all’utilizzo di OGM, deve
essere riportata in modo chiaro nell’etichettatura.
13. Ci opponiamo alle etichette che contengono formule dubitative
come ad esempio "può contenere OGM". Allo stesso
modo, ci dichiariamo contro le diciture "senza OGM".
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