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II. PROGETTO DI POSIZIONE COMUNE.

1. Come per tutte le applicazioni tecnologiche, noi non siamo, à priori, né a favorevoli né contrari al "progresso". Ma quest’ultimo deve essere associato a norme che salvaguardino i diritti del consumatore.

2. Se impiegata al meglio e ben controllata, la biotecnologia applicata all’agro-alimentazione può eventualmente presentare dei benefici. Non può, però, a nostro parere, essere accettata e applicata, a meno che non sia stabilita la prova scientifica che questa apporti vantaggi importanti e misurabili in termini di qualità dei prodotti, di impatto positivo sull'ambiente e di effetto economico.

3. I procedimenti e il trattamento delle richieste di autorizzazione devono essere gestiti da esperti realmente indipendenti. Nessuna autorizzazione può essere definitiva; ogni caso deve essere oggetto di un’analisi specifica. In caso di ragionevole dubbio, effettivo e argomentato, deve essere applicato il principio di precauzione.

4. Il controllo sistematico a posteriori di eventuali autorizzazioni deve essere assicurato anche da autorità scientifiche competenti, indipendenti e che lavorino nella massima trasparenza.

5. La gestione da parte dei poteri pubblici (autorizzazione, controllo) deve superare il livello nazionale ed essere oggetto di decisioni comuni e armonizzate a livello europeo e internazionale.

6. Deve essere attuato un sistema di sorveglianza “biologica” (a livello europeo) che permetta di seguire e valutare permanentemente l’eventuale diffusione di OGM nell’ambiente e gli effetti possibili in materia di salute umana, animale e di impatto ambientale.

7. La gestione di questa materia non deve interessare esclusivamente i prodotti alimentari destinati al consumo umano ma anche i prodotti destinati all’agricoltura e gli ingredienti e gli alimenti destinati agli animali.

8. La responsabilità, in caso di danni futuri e, imprevedibili al momento dell’autorizzazione, deve spettare ai soli produttori e, questo, senza limitazioni nel tempo.

9. Il consumatore deve poter disporre di un’informazione utile che garantisca la libertà di scelta e che gli permetta, con cognizione di causa, di prendere le decisioni che considera più appropriate.

10. Una etichettatura trasparente, utilizzabile e verificabile è una condizione indispensabile a ogni autorizzazione.

11. Anche se siamo consapevoli che un atteggiamento di tolleranza zero riguardo l’etichettatura degli OGM è, allo stato attuale, difficilmente applicabile nei fatti, questa realtà dimostra la mancanza di conoscenza evidente delle ripercussioni di questa tecnologia. I Produttori e le autorità pubbliche devono assicurare una tracciabilità totale, da un capo all’altro della catena di alimenti, di materie prime, etc. che contengono OGM o che provengono da OGM.

12. Ogni modifica misurabile della composizione (nutrizionale, etc.) di un alimento, conseguente all’utilizzo di OGM, deve essere riportata in modo chiaro nell’etichettatura.

13. Ci opponiamo alle etichette che contengono formule dubitative come ad esempio "può contenere OGM". Allo stesso modo, ci dichiariamo contro le diciture "senza OGM".

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